Per il Tar Puglia le associazioni sportive dilettantistiche non rientrano tra i luoghi sensibili. Così i giudici amministrativi hanno hanno accolto un ricorso contro il provvedimento con cui il Questore di Lecce ha rigettato un’istanza relativa alla richiesta di licenza per il trasferimento dell’esercizio di un punto di raccolta scommesse in quanto avrebbe violato la distanza di 500 metri, prevista dalla legge regionale pugliese, da una associazione sportiva privata.
"Un centro di danza gestito da un'associazione sportiva dilettantistica, essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cc.dd. 'siti sensibili'" si legge nell'ordinanza.
Inoltre i giudici del Tar Puglia osservano che "non sembra" che l'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 43/2013 "(norma di divieto e, quindi, di stretta interpretazione) includa nel novero dei cc.dd. 'luoghi sensibili' anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile)" e che "il fenomeno della libera aggregazione privata è estremamente diffuso e capillare (nei più disparati settori), nonché a carattere contingente e 'variabile' nell’organizzazione e nelle finalità (si pensi alle possibili modifiche statutarie, non soggette al controllo della P.A.), l’opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti 'paralizzanti' dell’attività economica de qua, come quella svolta dalla ricorrente (comunque, lecita), con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima".