Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di un ctd contro l'ordinanza del Questore di Milano di cessazione dell’attività di trasmissione dati inerenti scommesse a quota fissa su eventi sportivi.
"Risulta evidente - si legge nella sentenza - che l'operato della Questura è immune dalle censure dedotte, essendo chiaro che il ricorrente non è legittimato a svolgere l’attività di intermediario per la raccolta di scommesse da parte di un allibratore straniero sprovvisto della necessaria concessione Aams e della licenza ex art. 88 Tulps. Le censure, pertanto, vanno tutte respinte". I giudici amministrativi hanno evidenziato come "la giurisprudenza nazionale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato che il Ctd non potrebbe in ogni caso svolgere l'attività per cui è stata chiesta l'autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce. Con il meccanismo predisposto (attraverso un Ctd intermediario, come nella fattispecie), ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all'estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l'intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l'autorizzazione".