Il Tar Liguria ha confermato il diniego al rilascio della licenza ex art. 88 del Tulps per l'esercizio di trasmissione dati per conto di un bookmaker austriaco.
Secondo i giudici amministrativi si rileva "l'assenza di un rapporto di affiliazione commerciale tra il punto vendita e l'operatore austriaco, prodromico al rilascio della licenza cui all'art. 88 Tulps. Donde l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione questorile in parola e l'illegittimità del provvedimento gravato".
Nello specifico la sentenza chiarisce che: "La licenza di polizia in conformità all'art. 88 Tulps, così come da ultimo interpretato dalla Corte di Giustizia, può essere rilasciata o ai soggetti concessionari/autorizzati da parte dei ministeri o altri enti ovvero ai soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione in forza della stessa concessione/autorizzazione. Nel caso di specie, non ricorre né l'uno né l'altro requisito; da una parte, vero è che la società austriaca risulta titolare della concessione italiana rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tuttavia, per converso, non risulta essere titolare della licenza di Pubblica sicurezza; dall'altra parte, mancano in capo alla società del ricorrente i requisiti (verbali di verifica amministrativa) di cui agli artt. 14, comma 5 lett. c) e 20 della summenzionata concessione, valevoli a qualificare tale società come 'incaricata' da quella straniera". Questa la motivazione con cui il Tribunale amministrativo ligure ha respinto il ricorso della società per l'annullamento del decreto con cui nel 2014 il questore della Provincia di La Spezia ha respinto l'istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza.