La Terza sezione del Tar di Lecce ha accolto l'istanza cautelare di una sala scommesse e vlt alla quale era stata intimata la chiusura immediata in considerazione del divieto sancito dall'art. 7 comma 2 della legge regionale pugliese (43/2013) in tema di distanziometro. La motivazione è chiara: "Un'interpretazione troppo stringente del Regolamento sui giochi rischia di paralizzare un'attività economica lecita e per questo motivo non possono essere considerati come luoghi sensibili le associazioni private". Per i giudici infatti "la citata norma regionale (nel prevedere che l'autorizzazione all'esercizio delle sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco lecito "non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette"), appare riferirsi, con carattere di tassatività, a luoghi (tendenzialmente) aperti al pubblico o in cui vengono svolti servizi pubblici o, comunque, attività di primario rilievo pubblicistico". Per questo "non sembra, quindi, che il menzionato art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013 (norma di divieto e, quindi, di stretta interpretazione) includa nel novero dei cosiddetti "luoghi sensibili" anche le associazioni private (sia pure svolgenti attività rivolte a fasce di età giovanile)". Inoltre, considerato pure che il fenomeno della libera aggregazione privata "è estremamente diffuso e capillare (nei più disparati settori), nonché a carattere contingente e 'variabile' nell'organizzazione e nelle finalità (si pensi alle possibili modifiche statutarie, non soggette al controllo della P.A.), l'opposta interpretazione, rendendo oltremodo gravoso ed eccessivamente ampio il divieto in questione, potrebbe portare ad esiti 'paralizzanti' dell'attività economica come quella svolta dalla ricorrente (comunque, lecita), con i conseguenti possibili profili di incostituzionalità della disposizione regionale medesima". Nella fattispecie concreta in esame, "il 'Centro di danza' essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cosiddetti 'siti sensibili' di cui all'art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013". Per questi motivi "ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla parte ricorrente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 ottobre 2019”.