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Il Tar Lazio respinge i ricorsi delle società contro regolamento comunale sul gioco ribadendo la legittimità dei limiti vigenti nel comune di Roma


26 febbraio 2019 | Sentenze e Decreti
Il Tar Lazio respinge i ricorsi delle società contro regolamento comunale sul gioco ribadendo la legittimità dei limiti vigenti nel comune di Roma

"Deve ribadirsi che la forma di gioco concretamente limitata - ossia quella mediante apparecchi con vincite in denaro - presenta comunque una specifica pericolosità. La misura risulta, perciò, adeguata allo scopo, in quanto consente, mediante la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi, la riduzione delle occasioni di gioco". È quanto ribadito in più sentenze del Tar Lazio che ha respinto tutti i ricorsi avanzati da alcune società contro l'ordinanza sui limiti orari emessa dal Comune di Roma.

I giudici amministrativi hanno spiegato: "E ciò in funzione della tutela dell'interesse costituzionalmente primario alla salute, prevalente rispetto alla tutela della libertà di iniziativa economica privata, la quale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, trova il proprio limite nell'utilità sociale. È, infatti, evidente che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, sia a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie. L'efficacia della determinazione assunta si rivela, poi, anche in considerazione della specifica finalità di tutela delle fasce giovanili. Secondo quanto evidenziato nelle motivazioni del provvedimento, gli orari di funzionamento degli apparecchi sono stati infatti congegnati 'anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alla possibilità di utilizzo degli apparecchi stessi da parte degli studenti, con particolare riferimento agli orari di uscita dalle scuole'. Risulta parimenti rispettato il principio di proporzionalità, così come appare garantito un equo contemperamento degli interessi: da una parte la tutela della salute e del benessere individuale e collettivo, dall'altra la libertà di iniziativa economica e la tutela del lavoro". Inoltre, si legge ancora nella sentenza, "occorre rilevare che l'ordinanza impugnata determina gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, ovunque installati e collocati, mentre non disciplina i giochi che non avvengono tramite apparecchi o che non erogano vincite in denaro. Conseguentemente, le limitazioni orarie non riguardano l'apertura e la chiusura delle sale, ma solo il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro in esse eventualmente installati. Gli operatori economici possono quindi continuare a tenere gli esercizi aperti negli orari di spegnimento degli apparecchi, svolgendovi altre attività. D'altro canto, l'uniformità degli orari per il funzionamento degli apparecchi per tutte le tipologie di esercizi che possano prevederli (ossia a prescindere dalla circostanza che si tratti di esercizi destinati anche ad altre attività economiche o di gioco), così come l'orario indifferenziato per tutto il territorio comunale, appaiono ragionevolmente giustificati e del tutto proporzionati rispetto all'intento di prevenire la trasmigrazione degli utenti dall'una all'altra tipologia di esercizi, ovvero dall'una all'altra zona del territorio comunale, fenomeni che verosimilmente si verificherebbero invece in caso di diversificazione di orari e di zone.Tanto a ulteriore riprova della logicità e della proporzionalità delle limitazioni orarie imposte dall'ordinanza impugnata, le quali risultano peraltro del tutto in linea con le misure adottate da altri comuni e che sono state ritenute legittime, anche di recente, dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. Stato n. 3382 del 2018, cit.)".


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