Il dissequestro dei beni a un centro scommesse collegato con un bookmaker estero non autorizzato non può essere concesso con la sola modifica del titolare dell'attività. È quanto si legge in una sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso relativo a un centro di Taranto collegato all'operatore "Il Sogno di Tolosa".
Ad aprile 2018 era stato disposto il sequestro delle apparecchiature e dei computer presenti nel centro, contro cui si è opposta la nuova titolare, subentrata una settimana dopo, sostenendo di avere avviato una attività "completamente estranea" alla prima. La Cassazione ha stabilito che l'ordinanza del Tribunale di Taranto, che non ha concesso il dissequestro, non ha "carenza ed illogicità" nelle motivazioni. In particolare, si legge nella sentenza, il Tribunale ha ampiamente evidenziato che "l'attività non era slegata da quella precedentemente e illecitamente intrapresa", dal momento che "i contenuti dei contratti di affiliazione" tra i due gestori e il bookmaker "sono perfettamente sovrapponibili".
La stessa ricorrente ha inoltre "espressamente ribadito di voler continuare tale attività - la quale, peraltro, si svolge negli stessi locali oggetto di procedimento penale e di relativo sequestro preventivo - giustificando questa scelta sull'immotivato e apodittico assunto che la gestione di questo centro scommesse sia pienamente legittima".
Inoltre, si legge ancora, in merito alla licenza di pubblica sicurezza, "la difesa ha solo dedotto che vi è una richiesta di rilascio della stessa, evidentemente non sufficiente ad alcun fine". Nel ricorso per il dissequestro non sarebbero infine dimostrati "comportamenti discriminatori" nei confronti del bookmaker per una "illegittima esclusione dalle gare", indicando "genericamente l'esistenza di numerose pronunce giurisprudenziali", mentre la società "Il Sogno di Tolosa", come ha evidenziato il Tribunale, "non ha mai presentato la richiesta di regolarizzazione" prevista dalla sanatoria del 2014.
A. Bargelloni