Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria respinge la richiesta di una sala di La Spezia di sospendere l'ordinanza di chiusura emessa dal Comune per il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. Il giudice sostiene la necessità di una previsione di un ulteriore controllo amministrativo, che si cumuli con quello di polizia dell'art.88 TULPS, giustificandolo con gli interessi di rilievo costituzionale che sono implicati dall'attività di gioco a premi in denaro.
La motivazione si conclude sottolineando come "la sospensione dell'ordinanza deve essere negata perché non è prodotta l'autorizzazione comunale o la Scia sostitutiva, specificatamente richieste dall'art. 1 comma 2 della L.R. n.17/2012 e dall'art. 2 del regolamento comunale e il divieto di prosecuzione di un'attività esercitata in assenza dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali costituisca principio generale dell'ordinamento, di cui l'art.19 comma 3 della legge n.241/1990 costituisce specifica applicazione".