Il TAR della Liguria dà torto ad un’imprenditrice genovese e ribadisce l’impossibilità di raccogliere scommesse per conto di un operatore straniero privo di una licenza valida in Italia. La donna aveva fatto ricorso contro la Questura di Genova che aveva respinto la sua richiesta di autorizzazione per le scommesse sportive.
La sentenza emessa dal TAR della Liguria spiega chiaramente le motivazioni che hanno spinto il Tribunale a respingere il ricorso dell’imprenditrice. “La causa verte sul preteso contrasto della normativa italiana con il diritto di stabilimento previsto dal Trattato UE – si legge nella sentenza del TAR della Liguria – Tale contrasto è stato escluso dalla Corte di giustizia dell’UE. Allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino sul suo territorio”.
Il ricorrente, spiega il tribunale, “ha dedotto la violazione degli artt. 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in quanto la disciplina di cui all’art. 88 Tulps costituirebbe una indebita restrizione alla libertà di stabilimento e come tale andrebbe disapplicata”. Tuttavia, per il TAR ligure il diniego “è giustificato, con riferimento alla necessità che il soggetto per conto del quale le scommesse sono raccolte sia titolare di una concessione, circostanza questa pacificamente assente nel caso di specie”. /Fonte InformatoreSannita.it