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Puglia, rinviata al 7 maggio discussione sulla proposta di modifica alla legge sul gioco.


30 aprile 2019 | Attualità
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Slitta al 7 maggio la discussione della proposta di modifica alla legge della Puglia sul gioco. Sono passati sei mesi esatti dalla proroga della legge sul gioco decisa dal consiglio regionale della Puglia lo scorso ottobre ma, a Palazzo di Regione si rinvia la seduta di consiglio. Al ventesimo punto all'ordine del giorno sarebbe, almeno per il momento, calendarizzata la trattazione della proposta di legge a firma dei consiglieri Enzo Colonna, Cosimo Borraccino, Sebastiano Leo e Domenico Santorsola, del gruppo 'Noi a Sinistra per la Puglia' intitolata appunto 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico'. Nonostante la recente sentenza del Tar che ha confermato la legittimità della legge del 2013 e, dopo il sì al testo da parte delle commissioni Sanità e Bilancio, oltre all'approvazione del Testo unico sulla legalità comprensivo di norme sul gioco, l'iter per la modifica alla legge prosegue.

Questi gli articoli della proposta di legge:

Art. 1: Il primo periodo dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è così riformulato: “Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”. Art. 2: All’art. 7, comma 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo”. Art. 3: All’art. 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è aggiunto il seguente comma 8: “8. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto”. Art. 4: All’art. 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è aggiunto il seguente comma: “Nessun contributo o beneficio economico, comunque denominato e a qualunque titolo richiesto, può essere erogato dalla Regione Puglia in favore di emittenti televisive a diffusione locale e/o regionale che trasmettano, nella loro programmazione, messaggi pubblicitari volti a promuovere la diffusione di giochi che possano sviluppare dipendente”.


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