• Home
  • News
  • Attualità
  • Piacenza, caso di smaltimento illecito di apparecchi da gioco. Ma come si rottamano le slot dismesse?

Piacenza, caso di smaltimento illecito di apparecchi da gioco. Ma come si rottamano le slot dismesse?


18 aprile 2019 | Attualità
segnaposto

A Piacenza caso di smaltimento illecito di apparecchi da gioco. E' stato scoperto dalla Polizia municipale e GdF, nel corso di un'operazione congiunta sul trattamento illecito di rifiuti elettronici, un capannone in cui erano nascoste circa 15 mila componenti elettroniche, provenienti da terminali di gioco composti da monitor, scanner, stampanti. Centinaia di monitor poi risultati appartenere a una multinazionale del settore del gioco che ne aveva affidato lo smaltimento a un'azienda del luogo. L’amministratore unico della società, sequestrata in quanto priva di autorizzazioni, è indagato per attività illecita nella gestione di rifiuti speciali e pericolosi. La vicenda di Piacenza porta nuovamente l'attenzione su un altro aspetto del settore giochi, quello dell'obbligo degli operatori titolari delle slot dismesse di rottamare le apparecchiature.

Ma quali sono le procedure da seguire?

Bisogna far riferimento al decreto del 31 marzo 2018 dei Monopoli di Stato che riguarda tutte le slot dismesse a partire dal prossimo 1 maggio 2018. Il decreto "si applica agli apparecchi da gioco (di seguito, apparecchi dismessi) per i quali sia venuta meno l’efficacia dei relativi titoli autorizzatori rilasciati da Adm per dismissione, anche dovuta a revoca o decadenza dei nulla osta, e che siano stati privati dei dispositivi di controllo di Adm. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti, gli apparecchi dismessi sono sottoposti alle operazioni previste dalle disposizioni del presente decreto. Il proprietario di apparecchi dismessi deve, entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, smaltire e distruggere gli stessi apparecchi secondo quanto previsto dall’articolo 4. In alternativa a tali operazioni di smaltimento e distruzione, il proprietario di apparecchi dismessi può cedere e trasferire gli stessi ai produttori di apparecchi di gioco o all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 5. I proprietari di apparecchi dismessi devono comunicare ai competenti Uffici territoriali dell’Adm, secondo modalità e tempistiche indicate con successivo provvedimento, l’avvenuta effettuazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. Quando non proceda ai sensi dell’articolo 5, il proprietario dell’apparecchio dismesso e della relativa scheda di gioco, priva del dispositivo di controllo di Adm, è tenuto a gestire tali apparati, insieme o separatamente, come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. I rifiuti di cui al comma 1 possono essere consegnati unicamente ad imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle pertinenti categorie e conferiti presso impianti autorizzati. Il ritiro dei rifiuti deve avvenire esclusivamente presso il domicilio segnalato dal proprietario, al fine di consentire l’adempimento delle prescrizioni di cui al comma 3. Il proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto con congruo anticipo, secondo la tempistica indicata con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 3, a fornire al competente Ufficio territoriale dell’AdM l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di smaltimento e distruzione da consegnare ai soggetti incaricati e a comunicare la data e il luogo delle operazioni di conferimento, in modo da consentire la presenza e il controllo da parte del predetto Ufficio. Durante il trasporto i rifiuti di cui al comma 1 sono accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti nel rispetto dell’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nel campo del formulario riservato alle annotazioni deve essere riportato l’elenco analitico degli apparecchi da gioco e delle schede di gioco oggetto di smaltimento. Il proprietario è tenuto ad acquisire copia del formulario di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, controfirmato e datato in arrivo dall’impianto di destinazione, ai fini dell’assolvimento degli oneri di cui all’articolo 188 del medesimo decreto e alla sua conservazione per cinque anni.. L’apparecchio dismesso e la relativa scheda di gioco, insieme o separatamente, possono essere trasferiti a produttori di apparecchi da gioco, anche in conto lavorazione, ai fini della rigenerazione dell’apparecchio. La sola scheda di gioco può essere trasferita, oltre che ai produttori di apparecchi, anche al produttore della scheda stessa. L’apparecchio dismesso, sprovvisto della scheda di gioco, può essere ceduto e trasferito all'estero.


Condividi

Sostieni ACOGI Onlus

Mondo Acogi

Contatti

ACOGI Onlus
Via Giacomo Matteotti, 95 - 70032 Bitonto (BA)

Tel./Fax: (+39) 080 3741336

Email informazioni: Abilita JavaScript per visualizzare il contenuto protetto.
Email Ufficio Stampa: Abilita JavaScript per visualizzare il contenuto protetto.

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere novità e aggiornamenti da ACOGI.


© 2014 - 2024 ACOGI Onlus | P. Iva 90051490093 - Privacy Policy - Credits