I giudici del Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo, sez. Pescara, hanno respinto le richieste di rilascio dell'autorizzazione di P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse per conto della Betsolution4U Limited.
Tra le motivazioni si legge testualmente "....omissis la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l'attività demandata al Questore è vincolata. Il ctd non potrebbe in ogni caso svolgere attività per cui è chiesta l'autorizzazione senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce....omissis". Secondo i giudicanti abruzzesi non vi è contrasto tra le norme italiane che regolamento il sistema concessorio-autorizzatorio e quelle comunitarie.