Ced impugna diniego. Il Tar Liguria accoglie il ricorso


28 gennaio 2014 | Attualità
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Nei giorni scorsi è stata pubblicata una sentenza del Tar Liguria molto significativa perché si occupa espressamente dei dinieghi della licenza di pubblica sicurezza e risolve la questione in maniera positiva per il bookmaker estero, ma in particolare per il titolare del Centro. Nella sentenza i giudici riconoscono che "la ragione del diniego va invece ricercato nella mancanza della concessione o dell’autorizzazione ad operare nel settore in capo all’indicato operatore austriaco. A questo proposito il collegio deve richiamare la propria pronuncia 29.3.2012, n. 451 che ha fatto applicazione della sentenza 16.2.2012, in C 72/10 della corte di Giustizia UE, che ha ritenuto incompatibili con il diritto europeo le restrizioni alla circolazione dei servizi, quali sono quelle che l’amministrazione intende imporre agli interessati. L’atto impugnato - continuano i giudici - non mostra infatti di aver preso in esame la natura e l’efficacia del titolo in forza del quale la società mandante della ricorrente opera in Austria (SKS365, ndr), e per conseguenza la correttezza per il diritto dell’Unione della disapplicazione dell’art. 88 del tulps che ne discende. Deriva da ciò che l’atto gravato è illegittimo e va annullato, sì che la questura di Savona dovrà riesaminare la domanda della parte tenendo conto delle argomentazioni sopra esposte". Il collegio, poi, ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese legali sostenute dai ricorrenti.


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