Acogi: verso un nuovo modo di gestire il sovraindebitamento


28 gennaio 2019 | Acogi per il sociale
Acogi: verso un nuovo modo di gestire il sovraindebitamento

LA PACE FISCALE E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISANAMENTO DEI SOGGETTI PRIVATI E DELLE IMPRESE NON FALLIBILI

Il termine per aderire al beneficio è il 30 Aprile 2019.

L'anno 2019 si apre con i migliori auspici per quanti desiderino definire le proprie pendenze esattoriali, importanti o modeste che siano.

La legge di Bilancio, recentemente approvata, ha infatti introdotto la c.d. "Pace Fiscale" a vantaggio della persona fisica e la c.d. "rottamazione ter" a vantaggio di persone fisiche ed imprese.

Tali misure vanno ad aggiungersi ad altri strumenti già presenti che, quand'anche poco conosciuti e ancor meno praticati, offrono una valida opportunità di risanamento e rilancio di imprese in difficoltà che, non avendo i presupposti soggettivi ed oggettivi di legge non possono di diritto accedere alle procedure concorsuali maggiori quali, concordati preventivi e transazione fiscale.

Ci riferiamo, in particolare, ai piani di ristrutturazione del debito e ai piani di liquidazione del patrimonio, previsti dalla legge n. 3/2012, che espressamente indicano l'impresa agricola come possibile destinataria delle misure pur non avendo i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art.1 L.F.

Da qui l'opportunità di un incontro finalizzato a informare quanti vi abbiano curiosità o interesse circa le misure vigenti, i presupposti di fattibilità e le modalità di concreta attuazione degli strumenti. Qui di seguito, per brevi cenni, le misure in discorso:

Pace Fiscale

La c.d. "PACE FISCALE" consente alle persone fisiche in condizione di grave situazione di difficoltà economica di regolare buona parte dei propri debiti con il Fisco attraverso il pagamento a stralcio della sorte capitale secondo tre diverse aliquote percentuali determinate secondo il proprio indice di solvibilità economica (ISEE): 16% con ISEE fino ad Euro 8.500,00, 20% con ISEE fino ad Euro 12.500,00 e 35% con ISEE fino ad Euro 20.000,00. Il termine per aderire al beneficio è il 30 Aprile 2019.

Pace Fiscale collegata ai piani di liquidazione del patrimonio ex L. n.3/2012

La stessa disposizione di legge consente anche al debitore che ha in corso o che intenda accedere all'Istituto della Liquidazione Giudiziale del patrimonio, ex L. n. 3/2012, la possibilità di definire l'intero carico oggetto della misura "Pace Fiscale" in misura ridotta al 10% calcolata non solo su sorte capitale ma anche su aggi, spese di riscossione e spese di notifica. A tal scopo alla domanda di accesso al beneficio dovrà essere allegata copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14 Ter L. c.d. sul sovraindebitamento.

Rottamazione ter

La stessa legge di bilancio ripropone lo strumento della rottamazione (c.d. rottamazione ter) e ne estende la portata, in termini di durata, perché consente di definire le pendenze fiscali fino a un massimo di 5 anni col pagamento di 18 rate con l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore rispetto alle precedenti rottamazioni (2% invece che 4,5%). L'adesione alla rottamazione ter consente, inoltre, il rilascio del Durc.

Strumenti alternativi alla Pace Fiscale:

Piano di ristrutturazione del debito ex art. 7 L. n.3/2012

Per le situazioni più complesse laddove il semplice ricorso alle misure di Pace Fiscale e Rottamazione ter non dovessero risultare possibili o opportune soccorrono gli strumenti previsti dalla L.n.3/2012 ed in particolare il c.d. piano di ristrutturazione del debito che consente di definire, su base concorsuale, le situazioni di difficoltà tanto della persona fisica quanto dell'impresa agricola votata al rilancio della propria attività.

Piano di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n.3/2012

La medesima legge n.3/2012 ha previsto per i casi più estremi l'ulteriore misura del c.d. piano di liquidazione per le persone fisiche e le imprese che, pur in condizioni di difficoltà, intendano eventualmente interrompere la propria attività definendo "una tantum" le proprie pendenze.


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